Nota Informativa

Le liste elettorali possono essere richieste in semplice consultazione o in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorale, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003).
È ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie.
Gli atti riguardanti la revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre consultabili da chiunque ne faccia richiesta, anche a mezzo e-mail.

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, preferibilmente utilizzando l’allegato modulo, da far pervenire all’ufficio elettorale, personalmente o a mezzo terzi, oppure tramite PEC.
Tranne il caso in cui venga consegnata personalmente, alla domanda occorre allegare copia del documento di identità.
Dopo aver effettuato la verifica della legittimità della richiesta, il richiedente verrà ricontattato dall’ufficio elettorale. il rilascio delle liste elettorali avviene entro 30 giorni con modalità informatiche.

Normativa

  • delibera Garante Privacy dell’11 febbraio 2010 “Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”;
  • delibera Garante Privacy del 7 settembre 2005 “Propaganda elettorale: il ‘decalogo’ del Garante”;
  • delibera Garante Privacy del 12 febbraio 2004 “Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale”;
  • art. 177 comma 5 d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  • D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
  • art. 51 D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

 

Ufficio competente