Nota informativa

Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette “copie conformi all’originale” di documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all’amministrazione.
L’autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L’autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal Pubblico Ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. (es. Distretto Militare per il foglio matricolare).

Chi può richiederlo

L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.
Se chi richiede l’autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno

Documenti da presentare

  1. Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
  2. Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona richiedente
  3. Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Validità

L’Autentica della Copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Norme di riferimento

  1. Legge 15 gennaio 1968 modificata con legge 390 maggio 1971
  2. D.P.R. 445/2000.

Tempi di rilascio

Rilascio immediato