Dalle ore 00:00 di venerdì 30 aprile e fino alle 23:59 di mercoledì 12 maggio 2021 saranno in vigore a Tortorici, le ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – istituzione della zona rossa – disposte dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza Contingibile ed urgente n. 49 del 28 aprile 2021.
La decisione è stata dettata dall’aumento dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio del Comune di Tortorici e sono volte a salvaguardare la salute pubblica e contrastare l’ulteriore diffusione del Coronavirus.
La misura adottata si aggiunge ai provvedimenti nazionali già in vigore.
Ecco quali sono le regole:
Misure relative agli spostamenti in zona rossa
E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
Attività motoria e attività sportiva
Tutte le attività, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Attività dei servizi di ristorazione
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Attività inerenti servizi alla persona
Sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.