Alla luce dei dati diffusi dalla Protezione Civile Nazionale da cui emerge un incremento delle situazioni di contagio sul territorio della Regione Siciliana, anche e sopratutto nei paesi vicini e tenuto conto delle lamentele da parte di numerosi cittadini che segnalano la formazione di assembramenti di persone nelle ore notturne, che spesso si protraggono fino al mattino successivo, in particolare in prossimità di esercizi di pubblici, al fine di scongiurare l’eventuale diffusione del Coronavirus anche sul territorio di Tortorici, il Sindaco con propria Ordinanza n. 55 del 25 agosto 2020, ha fissato la chiusura giornaliera di tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentare, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self – service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), entro i seguenti orari:
- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica entro le ore 1:00 del giorno seguente;
- Venerdì e sabato entro le ore 2:00 del giorno seguente;
I titolari delle attività dovranno apporre, in luogo ben visibile, all’interno dei locali, apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio e rispettare i protocolli sanitari di cui alle Linee Guida del 01 giugno 2020 allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;
L’attività di diffusione musicale all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza, è regolamentata invece come segue:
- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica sino alle ore 24:00;
- Venerdì e sabato sino alle ore 1:00 del giorno seguente;
L’Ordinanza sindacale, inoltre, impone sull’intero territorio comunale, l’uso di protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento equivalente i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o altro strumento equivalente durante l’attività fisica stessa, se viene mantenuto il distanziamento interpersonale di metri due.
Devono altresì essere ben regolamentati e scaglionati, nelle attività commerciali e negli uffici pubblici, in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all’interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario all’acquisto dei beni o all’espletamento delle pratiche;
L’inosservanza dell’Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di inosservanza per due volte consecutive in un anno, determinerà la chiusura dell’attività fino a 15 giorni.