Con l’approvazione del Decreto “Io resto a casa”, (D.P.C.M. del 9 marzo 2020) annunciata dal Presidente del Consiglio Conte ieri sera nel corso di una conferenza stampa, che ha esteso a tutto il territorio nazionale, le misure precedentemente previste per le cosidette “zone rosse” del Nord, è previsto che gli spostamenti dei cittadini di tutta Italia siano limitati il più possibile.
È possibile uscire per andare al lavoro, per emergenze o per questione di necessità (per esempio, per l’acquisto di beni alimentari). Potrebbe, però, essere richiesta un’autocertificazione con valore vincolante. Le dichiarazioni mendaci costituiranno reato.
Il contenuto del Decreto in breve:
Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche all’aperto.
Mobilità
- evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonchè all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da COMPROVATE esigenze lavorative o situazioni di NECESSITA’ ovvero spostamenti per motivi di SALUTE. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;
- è consentito fare una camminata all’aperto purchè si rispetti l’obbligo di evitare assembramenti di persone e la distanza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
Attività sportive, culturali e ludiche
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Attività commerciali, bar, ristoranti
- le attività di ristorazione e bar sono consentite solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande;il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Le attività le cui condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, dovranno essere chiuse;
- Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari SONO APERTI. Il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Uffici pubblici e privati, studi professionali
- Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- Il ricevimento del pubblico deve essere regolamentato con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
- Gli uffici del Comune di Tortorici sono aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico (i numeri sono disponibili QUI) in modo da evitare assembramenti di persone;
Scuole
- Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in
particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
Cerimonie civili e religiose
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri;
Obbligo comunicazioni rientro da estero, Regione Lombardia e province di cui all’art. 1 D.P.C.M. 8 marzo 2020
- al fine di garantire un controllo effettivo degli spostamenti avvenuti, chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire da 14 giorni antecedenti l’ 8 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nelle aree individuate dall’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ai sensi delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020, deve comunicare tale circostanza al Comune di Tortorici, al dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Messina, nonché al proprio medico o pediatra di riferimento o per i non residenti alla Guardia Medica, con l’OBBLIGO di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
Sanzioni
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni sono previste sanzioni penali fino all’arresto.
PER QUANTO POSSIBILE OGNI CITTADINO E’ TENUTO A STARE A CASA
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