Coronavirus. D.P.C.M. 8/3/2020. Nuove misure di prevenzione epidemiologica per gli esercizi pubblici

In adesione a quanto disposto dalle misure contenute nel D.P.C.M. 8/3/2020 per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, a cui si rimanda integralmente per ogni informazione ritenuta utile e necessaria, fermo restando l’invito a mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, per opportuna conoscenza si riporta quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
omissis
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
omissis
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
omissis
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo l, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.
ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’ articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Si raccomanda di attenersi alle direttive impartite dal D.P.C.M. in oggetto, al fine di limitare la diffusione del COVID-19.
Si confida nella fattiva collaborazione e nel senso di responsabilità, necessari in questo momento delicato che sta vivendo tutta la Nazione.

Il Sindaco
Emanuele Galati Sardo

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